Onorevoli Colleghi! - Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non rientra nel novero dei soggetti destinatari dei benefìci previdenziali di cui all'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto». Infatti, il riferimento all'assicurazione obbligatoria INAIL, contenuto in tale articolo, alla quale sono soggette le sole imprese private e non anche le amministrazioni pubbliche, porta ad escludere che il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possa godere al momento di tali benefìci. Di conseguenza, a tale personale non si applicano nemmeno le disposizioni dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dell'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), che hanno dettato una disciplina profondamente innovativa per la fruizione dei benefìci previdenziali in questione, senza però allargare l'ambito delle categorie che ne beneficiano.
      Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha operato e opera quotidianamente a contatto con l'amianto.
      Esiste una quota, per quanto ridotta, di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ha contratto malattie professionali derivate dall'esposizione all'amianto.
      Sono tutt'altro che infrequenti interventi di soccorso espletati dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'interno di impianti o edifici ancora interessati dalla presenza di materiali coibentanti contenenti amianto (fabbricati anche rurali, con interessamento di tetti, intonaco delle mura, pannelli termo-isolanti e fono-assorbenti, canne fumarie di

 

Pag. 2

camini a legno, tubature di acquedotti, vagoni ferroviari), con conseguente potenziale esposizione all'inalazione o ingestione di fibre di tale sostanza tossica in quantità superiore ai valori di picco fissati dalla legislazione nazionale.
      È inoltre risaputo che in passato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha operato in presenza continuativa di amianto, ove si tenga conto che parte degli stessi equipaggiamenti individuali, delle dotazioni e dei mezzi di intervento contenevano fibre di tale materiale.
      Il presente provvedimento mira a riconoscere al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ha contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto ovvero che è stato o è tuttora esposto all'amianto gli stessi benefìci previdenziali riconosciuti ai lavoratori delle imprese private dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).
 

Pag. 3